la seguente legge:
 
                               Art. 1.
           Prestazioni soggette al pagamento di un compenso
 
   1.  Sono  tenuti  alla  corresponsione  di  un  compenso  a favore
dell'Unita' sanitaria locale (USL) i soggetti privati che  richiedono
le seguenti prestazioni:
     a)  ispezioni,  verifiche  e controlli sugli alimenti di origine
animale e sugli animali ai fini della loro commercializzazione;
     b)  certificazioni utili alla commercializzazione degli alimenti
di origine animale, degli animali ed in genere dei prodotti animali;
     c) accertamenti sull'idoneita' sanitaria delle strutture e delle
attrezzature zootecniche utilizzate per la produzione,  il  commercio
ed  il  trasporto degli alimenti di origine animale, degli animali ed
in genere dei prodotti animali.