la seguente legge: Art. 1. Prestazioni soggette al pagamento di un compenso 1. Sono tenuti alla corresponsione di un compenso a favore dell'Unita' sanitaria locale (USL) i soggetti privati che richiedono le seguenti prestazioni: a) ispezioni, verifiche e controlli sugli alimenti di origine animale e sugli animali ai fini della loro commercializzazione; b) certificazioni utili alla commercializzazione degli alimenti di origine animale, degli animali ed in genere dei prodotti animali; c) accertamenti sull'idoneita' sanitaria delle strutture e delle attrezzature zootecniche utilizzate per la produzione, il commercio ed il trasporto degli alimenti di origine animale, degli animali ed in genere dei prodotti animali.